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REGIO DECRETO 11 luglio 1909, n. 880

Che aumenta il contributo annuo governativo pei lavori di rimboscamento e rinsaldamento da eseguirsi in provincia di Belluno. (009U0880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-7-1910 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 25 settembre 1903, n. 415, col quale veniva costituito un Consorzio fra lo Stato e la provincia di Belluno per procedere, ai termini dell'articolo 11 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª), al rimboscamento e consolidamento, col concorso del Governo, dei terreni di quella Provincia, che, per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;
Visto che col precitato R. decreto si stabiliva che il Governo concorresse per la metà delle spese occorrenti nei lavori di rimboscamento su indicati e fino alla somma annua di L. 5000 e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia interessata;
Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Belluno nell'adunanza del 28 aprile 1909, colla quale viene aumentato fino a L. 6000 il contributo annuo della Provincia nelle spese su ricordate;
Visti gli articoli 5 e 11 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª);

Sulla

proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscamento e rinsaldimento da eseguirsi nella provincia di Belluno, a cura di quel Comitato forestale, determinato fino alla somma di L. 5000 col R. decreto 25 settembre 1903, n. 415, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1909-910 fino alla somma di L. 6000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 6000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio al capitolo n. 73, per l'esercizio finanziario 1909-910 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.