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REGIO DECRETO 19 settembre 1909, n. 838

Concernente i provvedimenti circa il personale per l'Eritrea. (009U0838)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-2-1910 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 24 maggio 1903, n. 205, ed il Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della Colonia eritrea;
Veduto il Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, con cui ne era approvato l'ordinamento amministrativo;
Considerata l'opportunità di provvedere all'ordinamento del personale coloniale in modo diverso dall'attuale, a miglior garanzia di idoneità, ed in relazione ai mutevoli bisogni della Colonia;
Udito il governatore;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo coi ministri dei dicasteri interessati; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il personale coloniale si divide in civile e militare.

Sarà provveduto all'Amministrazione civile della Colonia eritrea, con personale:

a) di un nuovo ruolo organico coloniale da approvarsi con speciale decreto, e del ruolo approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, fino alla sua definitiva soppressione;

b) delle varie Amministrazioni dello Stato.

Inoltre vi sarà personale assunto per contratto e personale indigeno assunto per contratto mensile.