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REGIO DECRETO 19 settembre 1909, n. 838

Concernente i provvedimenti circa il personale per l'Eritrea. (009U0838)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-2-1910
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 24 maggio 1903, n. 205, ed  il  Nostro  decreto  26
giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della Colonia eritrea; 
 
  Veduto il Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, con cui ne  era
approvato l'ordinamento amministrativo; 
 
  Considerata  l'opportunita'  di  provvedere   all'ordinamento   del
personale coloniale in modo diverso dall'attuale, a miglior  garanzia
di idoneita', ed in relazione ai mutevoli bisogni della Colonia; 
 
  Udito il governatore; 
 
  Udito il Consiglio coloniale; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, d'accordo coi ministri dei dicasteri interessati; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il personale coloniale si divide in civile e militare. 
 
  Sara' provveduto all'Amministrazione civile della Colonia  eritrea,
con personale: 
 
    a) di  un  nuovo  ruolo  organico  coloniale  da  approvarsi  con
speciale decreto, e del ruolo approvato col R. decreto  22  settembre
1905, n. 507, fino alla sua definitiva soppressione; 
 
    b) delle varie Amministrazioni dello Stato. 
 
  Inoltre vi  sara'  personale  assunto  per  contratto  e  personale
indigeno assunto per contratto mensile.