Che proroga fino al 30 giugno 1910 le disposizioni concernenti le
indennità di missione da corrispondersi ai funzionari dello Stato
che prestano servizio nei Comuni colpiti dal terremoto. (009U0831)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1910
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)