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LEGGE 26 dicembre 1909, n. 805

Insegnamento ed insegnanti di educazione fisica. (009U0805)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-1-1910 al: 15-12-2009
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Art. 1



In ogni scuola pubblica primaria o media, maschile e femminile, è obbligatorio per gli alunni un corso di educazione fisica.

L'autorità scolastica locale, prima di concedere i permessi d'apertura d'Istituti privati per l'insegnamento primario e medio, dovrà accertarsi che siasi provveduto a norma di legge anche per quanto riguarda la educazione fisica degli alunni.