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REGIO DECRETO 18 novembre 1909, n. 754

Che dispensa dalle tasse scolastiche gli studenti universitari ed alunni delle scuole medie appartenenti a famiglie delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpite dal terremoto. (009U0754)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-12-1909 al: 12-4-1911
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Nostri decreti 31 gennaio 1909, n. 71, e 28 febbraio 1909, n. 137, contenenti speciali disposizioni relative alle istituzioni scolastiche governative delle provincie di Messina e Reggio Calabria;
Riconosciuta la necessità di adottare rispetto alle tasse scolastiche per l'anno 1909-910 provvedimenti analoghi a quelli disposti con i succitati decreti;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai Consigli accademici delle Università è data facoltà di esonerare, per l'anno scolastico 1909-910, dal pagamento di tutte le tasse indicate all'art. 44 del regolamento generale universitario gli studenti che provino, con documenti, di appartenere a famiglia delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908; e ciò indipendentemente dalle condizioni richieste dal regolamento sopracitato, salvo il caso di pena disciplinare, di cui alla prima parte dell'art. 57 del regolamento stesso.

Analoga facoltà è conferita alle autorità scolastiche alle quali, secondo i vigenti regolamenti, spetta deliberare sulla dispensa dal pagamento delle tasse di ammissione, immatricolazione, iscrizione, licenza e diploma a favore degli alunni delle scuole medie le cui famiglie si trovino nella condizione prevista dal comma precedente.