stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 novembre 1909, n. 754

Che dispensa dalle tasse scolastiche gli studenti universitari ed alunni delle scuole medie appartenenti a famiglie delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpite dal terremoto. (009U0754)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 22-12-1909
al: 12-4-1911
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri decreti 31 gennaio 1909, n. 71, e 28 febbraio  1909,
n. 137, contenenti speciali disposizioni  relative  alle  istituzioni
scolastiche governative delle provincie di Messina e Reggio Calabria; 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  di  adottare  rispetto   alle   tasse
scolastiche per  l'anno  1909-910  provvedimenti  analoghi  a  quelli
disposti con i succitati decreti; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai Consigli  accademici  delle  Universita'  e'  data  facolta'  di
esonerare, per l'anno scolastico 1909-910, dal pagamento di tutte  le
tasse indicate all'art. 44 del regolamento generale universitario gli
studenti che provino, con documenti, di appartenere a famiglia  delle
provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiate  dal  terremoto
del 28 dicembre  1908;  e  cio'  indipendentemente  dalle  condizioni
richieste  dal  regolamento  sopracitato,  salvo  il  caso  di   pena
disciplinare, di cui alla prima parte dell'art.  57  del  regolamento
stesso. 
 
  Analoga facolta'  e'  conferita  alle  autorita'  scolastiche  alle
quali,  secondo  i  vigenti  regolamenti,  spetta  deliberare   sulla
dispensa dal pagamento delle tasse di  ammissione,  immatricolazione,
iscrizione, licenza e diploma a  favore  degli  alunni  delle  scuole
medie le cui famiglie si trovino nella condizione prevista dal  comma
precedente.