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REGIO DECRETO 2 settembre 1909, n. 684

Che autorizza la coniazione di nuovi spezzati d'argento per valore di nove milioni di lire e ne approva il riparto delle monete divisionali. (009U0684)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-11-1909 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'opportunità di provvedere a una ulteriore emissione di monete divisionali d'argento, per far fronte ai bisogni della circolazione ed alle richieste di monete di tale specie;
Veduta la Convenzione monetaria stipulata dall'Italia con la Francia, col Belgio, con la Svizzera e con la Grecia, il 4 novembre 1908, ed approvata con la legge 10 giugno 1909, n. 358, con la quale fu all'Italia assegnato un contingente di L. 540,800,000 in monete divisionarie d'argento, con facoltà di utilizzare, per le nuove coniazioni, verghe d'argento fino ad un terzo delle coniazioni annuali ed al limite di L. 12 per abitante, ed al di là di questi limiti con obbligo di procedere alla corrispondente demonetazione di scudi di argento di conio nazionale;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1907, n. 703, che stabiliva il reparto per tagli delle monete divisionarie d'argento;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La R. zecca, ai termini dell'art. 1 della Convenzione Monetaria addizionale 4 novembre 1908, approvata con la legge 10 giugno 1909, n. 358, è autorizzata a provvedere alla coniazione di nuovi spezzati d'argento per un valore nominale di nove milioni, di cui lire 4 milioni in pezzi da lire 2, e lire 5 milioni in pezzi da lira 1.