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LEGGE 29 luglio 1909, n. 583

Che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione internazionale per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie. (009U0583)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-9-1909

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione firmata a Berna il 26 settembre 1906 fra l'Italia, l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, l'Olanda, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e la Svizzera per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tittoni - Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.