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LEGGE 19 luglio 1909, n. 527

Provvedimenti per le scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e Perugia e per le stazioni agrarie e speciali. (009U0527)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-8-1909 al: 15-12-2009
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Art. 1



Lo stipendio dei professori ordinari delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e quello dei direttori ordinari delle stazioni agrarie e speciali è fissato in L. 7000 annue.

Lo stipendio del direttore del laboratorio di botanica crittogamica, annesso alla R. Università di Pavia, è fissato in L. 3000 annue.

Lo stipendio dei professori straordinari delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto agrario superiore sperimentale di Perugia e quello dei direttori straordinari delle RR. stazioni agrarie e speciali, è fissato in L. 4500 annue.

Lo stipendio dei professori ordinari e dei direttori ordinari degli Istituti predetti si accresce fino ad un massimo di L. 10,000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

Lo stipendio dei professori e direttori straordinari dei predetti Istituti, si accresce con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori e direttori ordinari.

Il ruolo organico dei professori ordinari, straordinari e incaricati delle RR. scuole superiori di agricoltura di, Milano, Perugia e Portici, delle stazioni agrarie e speciali e del laboratorio crittogamico di Pavia è quello indicato alla tabella A.