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LEGGE 19 luglio 1909, n. 525

Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro. (009U0525)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-8-1909 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad istituire con effetto dal 1 ottobre 1909 ed alle condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, una scuola normale femminile a Reggio Calabria ed una scuola normale maschile a Catanzaro, inscrivendo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 la somma necessaria per gli stipendi al personale direttivo ed insegnante, nonché per il materiale didattico, per i gabinetti e per la biblioteca di dette scuole.