stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 luglio 1909, n. 523

Che proroga i termini stabiliti per la promulgazione nella colonia Eritrea del Codice per la marina mercantile e per la pubblicazione degli atti dell'autorità pubblica. (009U0523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-11-1909 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, per quanto riguarda la promulgazione nella colonia Eritrea del Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento è prorogato al 1° gennaio 1911.

I termini stabiliti negli articoli 13 e 14 della legge citata, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti dell'autorità pubblica in vigore nella colonia Eritrea, sono prorogati al 1° gennaio 1910.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Tittoni.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.