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LEGGE 1 luglio 1909, n. 420

Concernente la Convenzione per l'ampliamento e la manutenzione della rete telegrafica sottomarina. (009U0420)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
Testo in vigore dal:  25-7-1909

Art. 1



È approvata l'annessa convenzione allegato A del 22 novembre 1908 con l'atto addizionale della stessa data, stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la ditta Pirelli e C. di Milano, per la posa di sei nuovi cavi telegrafici sottomarini occorrenti a collegare alla rete telegrafica le isole di Alicudi, Filicudi, Montecristo, Levanzo, Linosa e Lampedusa; e per la manutenzione dei cavi stessi e degli altri cavi, già appartenenti allo Stato, descritti nella convenzione medesima.