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LEGGE 27 giugno 1909, n. 411

Modifica al 2° comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto. (009U0411)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-7-1909 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente i provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto, è modificato come segue:

«Allo stesso scopo è stabilita, sino a tutto l'anno solare 1913, una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonché sui riscontri pel trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel Regno e provenienti dall'estero.

«La stessa sovratassa di centesimi cinque sarà dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.