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LEGGE 30 giugno 1909, n. 407

Concernente provvedimenti per l'esecuzione di varie opere pubbliche. (009U0407)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-7-1909
al: 10-5-1912
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Entro   i   limiti   dell'autorizzazione   complessiva   di   spesa
straordinaria consolidata  del  bilancio  del  ministero  dei  lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1906, n. 238,  e
fermo restando l'ammontare  annuo  della  spesa  predetta  a  termini
dell'art. 1 della legge stessa, sono autorizzate  le  seguenti  spese
straordinarie da inscriversi nel bilancio stesso: 
 
    a) L. 7,500,000 per il proseguimento e l'ultimazione  dei  lavori
di costruzione di una nuova aula per la camera dei deputati e per  la
sistemazione del palazzo di Montecitorio ed  adiacenze,  in  aggiunta
alla somma autorizzata colla legge 30 giugno 1904,  n.  293,  art.  1
lettera b; 
 
    b) L. 3,500,000 per il proseguimento dei  lavori  di  costruzione
del monumento nazionale al  Re  Vittorio  Emanuele  II  in  Roma,  in
aggiunta alle spese autorizzate con la legge 6 giugno  1907,  n.  300
(art. 1 lettera c) e precedenti; 
 
    c) L. 1,120,000 per completare il pagamento dell'area  occorrente
per la nuova sede del Ministero dei lavori pubblici e per eseguire le
fondazioni dell'edificio, in  aggiunta  alla  spesa  autorizzata  con
l'art. 37 della legge 11 luglio 1907, n. 502; 
 
    d) L.  14,560,000  per  le  opere  stradali  provinciali  che  si
eseguono a cura dello Stato, comprese nella  annessa  tabella  A,  in
aggiunta alle spese autorizzate dalla legge 3 luglio 1902, n. 297,  e
successive; 
 
    e) L. 4,090,000 per provvedere al  contributo  governativo  nella
costruzione delle strade che si  eseguiscono  a  cura  diretta  delle
provincie, in aggiunta alle spese autorizzate colle leggi vigenti; 
 
    f) L. 20,000,000 per opere di bonifica di 1ª  categoria  indicate
nell'annessa tabella B, in  aggiunta  alle  spese  autorizzate  dalle
leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), 7 luglio 1902, n.  333,  e
successive; 
 
    g) L. 300,000 per le opere di  bonifica  delle  paludi  Salinedde
(Sassari), in aggiunta alla spesa autorizzata dalla legge 10 novembre
1907, n. 844 (testo unico); 
 
    h) L. 250,000 per la costruzione  di  una  variante  alla  strada
nazionale n. 61 dal piano della Lenza alla  stazione  ferroviaria  di
Cutro, in provincia di Catanzaro, in aggiunta ai fondi  assegnati  al
n. 1 della tabella A annessa alla legge 19 giugno 1907, n. 549; 
 
    i)  L.  100,000  per  consolidamento  di  frane  minaccianti  gli
abitanti  e  trasferimenti  di  abitati  in  nuova  sede,  giusta  le
disposizioni del successivo art. 9 ed in aggiunta ai fondi  assegnati
nella tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445; 
 
    k) L. 5,000,000 per la bonifica dei torrenti di Somma e  Vesuvio,
e per la sistemazione idraulica e forestale della  falda  meridionale
del Vesuvio,  giusta  l'annessa  tabella  C,  in  aggiunta  ai  fondi
concessi dalla legge 19 luglio 1906, n. 390.