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LEGGE 30 giugno 1909, n. 394

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio. (009U0394)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1909 al: 10-1-1910
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Art. 1



Fino a che non siano rispettivamente trodotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate dal Governo sino al 15 giugno 1909 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati.