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REGIO DECRETO 18 febbraio 1909, n. 129

Che fissa la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito. (009U0129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1908 al: 30-6-1913
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547;
Visto il R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450, sul compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente;
Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428 recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali comprende, per ciascuna persona, i seguenti compensi:

a) Per ogni chilometro fino a cento:

Sulle ferrovie . . . . L. 0.16

Sui piroscafi . . . . » 0.25

Sulle vie ordinarie . » 0.30

b) Per ogni chilometro oltre i primi cento:

Sulle ferrovie . . . . L. 0.11

Sui piroscafi . . . . » 0.15

Sulle vie ordinarie . » 0.25