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LEGGE 12 gennaio 1909, n. 12

Concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiali dal terremoto del 28 dicembre 1908. (009U0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-1-1909
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' assegnata la somma di lire trenta milioni, da  prelevarsi  dalle
eccedenze di Cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio  1907-908,
allo scopo di provvedere a bisogni ed  opere  urgenti  e  riparare  o
ricostruire  edifici  pubblici  danneggiati  dal  terremoto  del   28
dicembre 1908, nei Comuni  che  saranno  indicati  in  un  elenco  da
approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a ripartire le dette somme  fra  i
bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze. 
 
  Per  tinti  i  lavori  di  cui  nel  primo  comma,  il  Governo  e'
autorizzato  a  derogare  alle  norme  stabilite   dalla   legge   di
contabilita' generale dello Stato e relativo regolamento, provvedendo
mediante licitazione o a trattativa privata, od anche in economia. 
 
  Per i pagamenti, il mandato di anticipazione non puo'  superare  L.
50,000 e il mandato a disposizione non puo' essere emesso  per  somma
maggiore di L. 100,000. 
 
  L'approvazione dei progetti  principali  o  suppletivi  riguardanti
opere a carico delle amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne
sia l'importo, sara' data dall'ispettore  compartimentale  del  genio
civile ovvero dal capo dell'ufficio che per decreto del ministro  dei
lavori pubblici sara' istituito per un determinato servizio, ed  essa
avra'  effetto  per  ogni  riguardo  sia  d'ordine  tecnico,  sia  di
convenienza amministrativa.