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REGIO DECRETO 3 dicembre 1908, n. 798

Che ripartisce tra i comuni di Piedicavallo e di Rosazza il canone daziario già attribuito per intero al comune di Piedicavallo. (008U0798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-2-1909 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 386, mediante la quale dal Comune di Piedicavallo (Provincia di Novara) fu distaccata la frazione Rosazza che venne costituita in Comune autonomo;
Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1905, n. 644 col quale furono approvati i canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi pei comuni della provincia di Novara;
Visto l'art. 110 lettera c) del testo unico di legge sui dazi interni di consumo, del 7 maggio 1908, n. 248;
Vista la deliberazione della Commissione centrale che ha determinato la ripartizione fra i comuni di Piedicavallo e di Rosazza, lei canone daziario già attribuito all'indiviso comune di Piedicavallo;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il canone daziario in corso, già attribuito al comune di Piedicavallo in complessive lire settecentouna e centesimi cinquantaquattro (701.54) è ripartito fra i Comuni suindicati, nella misura seguente:

Comune di Piedicavallo . . . L. 345.09

Id. Rosazza . . . . . » 356.45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Lacava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.