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LEGGE 20 dicembre 1908, n. 746

Sul regime dei tratturi del Tavoliere di Puglia. (008U0746)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-1-1909
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono conservati i quattro grandi tratturi di Puglia, cioe': 
 
    Aquila-Foggia; 
 
    Celano-Foggia; 
 
    Pescasseroli-Candela; 
 
    Casteldisangro-Lucera. 
 
  I detti tratturi, in ordine alla loro manutenzione e conservazione,
saranno considerati come strade nazionali, per gli effetti  stabiliti
dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori  pubblici  e  relativo
regolamento  di  polizia  stradale,  pur  continuando  ad  essere  di
proprieta'  dello  Stato  e  sotto  l'amministrazione   diretta   del
Ministero delle finanze.