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REGIO DECRETO 18 agosto 1908, n. 524

Che ammette alle verificazioni prima e periodica le stadere idrostatiche. (008U0524)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-9-1908 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con. R. decreto in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto in data 12 giugno 1902, n. 226;
Vista la domanda con la quale il signor Giovanni Magnasco, per la Società del Poridrometro chiede che siano ammesse alla verificazione ed alla legalizzazione speciali stadere idrostatiche (presentate col nome di Poridrometri) applicati alle chiatte per pesare il loro carico;
Ritenuto che tali stadere idrostatiche, se sono destinate agli usi del commercio, debbono essere sottoposte alle verificazioni ed alle legalizzazioni prescritte dalla legge predetta;
Ritenuto che, per la loro speciale struttura ed il loro funzionamento, non possono ammettersi a verificazione se non in base all'art. 6 del regolamento sopra citato e con norme speciali;
Sentito il parere conforme della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono ammesse alle verificazioni prima e periodica le stadere idrostatiche (dette Poridrometri) applicate alle chiatte, destinate a pesare il carico delle chiatte medesime, e le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

Un corpo di forma prossima a quella di un cilindro retto (di ottone stagnato o di altra sostanza inalterabile in contatto dell'acqua salsa), pesca entro un tubo sufficientemente largo, il quale è posto nel centro della chiatta e contiene acqua marina in diretta comunicazione col mare.

Il corpo immerso è appeso ad uno dei bracci di una leva a bracci uguali montata in un'incassatura del traversone della chiatta, mentre l'altro braccio munito di una massa fissa, si appoggia alla tratina di un giogo di stadera, a doppia asta, che fa seguito alla prima leva, ed è sostenuto da apposita forcella basata sul traversone medesimo.

Questa stadera misura la variazione della spinta dell'acqua sul corpo immerso, e tale misura risulta proporzionale alla variazione di spinta della chiatta e quindi proporzionale alla variazione del carico, purché sia soddisfatta questa condizione fondamentale cioè che a partire dall'indicazione zero della stadera (corrispondente alla immersione minima della chiatta vuota) fino all'indicazione della maggior portata della stadera (corrispondente alla immersione massima della chiatta piena) tutte le sezioni esterne rispettive, del corpo immerso e della chiatta, considerati a parità di altezza di livello fra i due limiti indicati, siano in rapporto costante. Questo rapporto deve essere verificato mediante opportuni carichi.