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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 14-8-1908
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 1, 6, 9, 14, 16 e 24 della legge 31  marzo  1904,  n.
140, portante provvedimenti speciali  a  favore  della  provincia  di
Basilicata, sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 1. - E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per
la Basilicata con sede a Potenza. Essa  costituisce  un  ente  morale
autonomo, e' compresa tra gli Istituti coi quali puo'  contrattare  e
operare l'Amministrazione speciale istituita per il  credito  agrario
presso il Banco di Napoli; ed ha per oggetto: 
 
      a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorta  ai
Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari; nei casi o
nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento; 
 
      b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli  articoli
seguenti, e  alle  Societa'  cooperative  agrarie  riconosciute,  che
abbiano  intrapreso  industrie   agrarie   o   affini,   purche'   le
anticipazioni servano esclusivamente: 
 
    1° alla costruzione di case coloniche,  di  dalle  razionali,  di
strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile  e
di irrigazione o alla chiusura, con muri e siepi, dei terreni aperti; 
 
    2° a piantagioni legnose agrarie o a rimboschimenti; 
 
    3° ad acquisto di bestiame; 
 
    4° all'acquisto di strumenti di lavoro, di  materie  prime  e  in
generale di scorte. Le anticipazioni,  di  cui  al  presente  numero,
potranno essere somministrate in natura, computando  gli  oggetti  al
prezzo di costo; 
 
      c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di  terre,
per gli scopi di cui ai nn. 1, 2, 3 dalla lettera b). 
 
  Le anticipazioni per la costruzione di case coloniche e  di  stallo
razionali saranno fatte a misura che procedono i lavori, ne' potranno
per ciascun proprietario o conduttore di  terre  superare  un  limite
massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio  d'amministrazione  della
Cassa, con l'approvazione del Ministero  d'agricoltura,  industria  e
commercio. 
 
  Le anticipazioni saranno garantite dal  privilegio  speciale  o  da
ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887  n.  4276,  e  31  maggio
1903, n. 254, e, secondo la natura di esse saranno ammortizzabili  in
un periodo  non  eccedente  i  cinquanta  anni,  mediante  annualita'
comprensive del  capitale  e  dell'interesse  nei  modi  che  saranno
stabiliti dal regolamento; pero'  quelle  destinate  all'acquisto  di
bestiame non potranno avere durata maggiore di due anni: 
 
  Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate  a
tenore di questo articolo produrra', la decadenza dal  beneficio  del
termine e il divieto di  avvalersi  della  Cassa  per  un  tempo  non
inferiore a due anni. 
 
  Sulle  anticipazioni  fatte  dalla  Cassa  provinciale  di  Credito
agrario sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per  cento;
i prestiti per la costruzione di case coloniche  e  stalle  razionali
saranno concessi alla ragione del 250 per cento. 
 
  La Cassa provinciale di credito  agrario  per  i  prestiti  per  la
costruzione di case coloniche e stalle razionali godra' del beneficio
accordato dall'art 23 della legge 31 marzo 1904 nei limiti del  fondo
da esso autorizzato. 
 
  Art. 6. - Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della
costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del  patrimonio  di
quello esistente, la dotazione  potra'  essere  formata  o  integrata
mediante concessione di parte del grano che il  demanio  dello  Stato
riceve annualmente nella Provincia a titolo di prestazione perpetua. 
 
  La concessione del grano al Monte non potra' essere  fatta  per  un
periodo di tempo maggiore di 10 anni. 
 
  Qualora questi mezzi manchino  o  siano  insufficienti,  la  Giunta
provinciale  amministrativa  ha  facolta',   sentito   il   Consiglio
comunale, di assegnare in tutto o in parte, per  gli  scopi  indicati
nella prima parte del  presente  articolo  il  quarto  della  rendita
iscritta,  corrispondente  ai  beni  delle   corporazioni   religiose
soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. 
 
  La Giunta provinciale amministrativa  stabilira'  la  misura  e  la
durata di tale assegnazione, la quale non e' rimborsabile. 
 
  Art. 9. - Il capitale di ciascun Monte e' costituito: 
 
    1° del capitale in natura e in denaro, posseduto; 
 
    2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L.  10,000  da
concederai dalla Cassa, provinciale di credito agrario; 
 
    3° del magazzino montuario per deposito  dalle  derrate  e  degli
attrezzi; 
 
    4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di
cui all'art. 7, dagli enti morali o dai privati. 
 
  A questo effetto i Comuni sono  autorizzati  a  fare  gratuitamente
tali cessioni. 
 
  Dai terreni comunali sara' dedotta una porzione,  possibilmente  in
un solo appezzamento di superficie, non minore  di  ettari  2  e  nel
punto piu' vicino all'abitato, la quale sara', destinata a formare il
campo  sperimentale  comunale  Tale  campo  sara'  coltivato  a  cura
dell'Amministrazione del Monte, sotto  la  direzione  della  Cattedra
ambulante circondariale, e  la  rendita  o  perdita  derivante  dalla
coltura, saranno attribuite all'Amministrazione del Monte. 
 
  Per   quei   Monti   che   non   avessero   magazzino    montuario,
l'Amministrazione provvedera' un locale conveniente, togliendolo, ove
occorra, in affitto. 
 
  Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il  campo
sperimentale, quieto sara' acquistato, su parere del direttore  della
Cattedra ambulante, a cura  dell'Amministrazione  del  Monte,  con  i
mezzi che potranno anche essere eccezionalmente  somministrati  dalla
Cassa provinciale. 
 
  Art.  14.  -  Le  Casse  agrarie   possono   costituirsi   mediante
trasformazione o fusione di  Monti  frumentari  o  di  Opere  pie  di
credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di  altri
enti morali o di privati. 
 
  Le Casse agrarie, costituite con la forma di  Societa'  cooperative
in nome collettivo, devono osservare le disposizioni  del  Codice  di
commercio concernenti la  costituzione  e  il  riconoscimento  legale
delle Societa' cooperative. 
 
  Art. 16. - Le anticipazioni  della  Cassa  provinciale  alle  Casse
agrarie di regola  non  potranno  essere  superiori  al  capitale  da
ciascuna di queste posseduto.  In  tali  casi  eccezionali  o  previa
autorizzazione  data  con  decreto  del  Ministero  di   agricoltura,
industria e commercio, tali  anticipazioni  potranno  raggiungere  il
doppio del capitale. 
 
  Le Casse agrarie potranno  essere  autorizzate  a  funzionare  come
Casse di risparmio esercenti il credito agrario,  con  le  norme  che
saranno stabilite nel regolamento. 
 
  Art. 24.  -  Il  Ministero  d'agricoltura,  industria  e  commercio
aprira' ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari chi
siano  costituiti  da  almeno  un  anno  con  un  capitale   iniziale
intieramente versato non minore di L.  3000;  l'altro  tra  le  Casse
agrarie costituite in qualsiasi forma, da almeno un anno. 
 
  Per il conferimento  dei  premi  alle  istituzioni  vincitrici  dei
concorsi  e'  stanziata  nel  bilancio  della  spesa  del   Ministero
d'agricoltura, industria e commercio la somma di L.  10,000  all'anno
(n.13 della tabella A).