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LEGGE 9 luglio 1908, n. 442

Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo e sui crediti delle Provincie verso i Comuni per contributi nelle spese obbligatorie per legge. (008U0442)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-8-1908 al: 3-8-1912
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Art. 1



Il Governo del Re, nel concedere alle provincie dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, l'autorizzazione all'eccedenza di sovrimposta, nei casi e modi previsti dall'art. 303 della legge comunale e provinciale, testo unico 21 maggio 1908, n. 269, potrà consentire alle provincie stesse di sorpassare i limiti stabiliti dagli articoli 82 della legge 25 giugno 1906, n. 235, e 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, sino a centesimi 10 per ogni lira d'imposta principale erariale sui terreni e fabbricati, quante volte la maggiore sovrimposta occorra per far fronte a spese strettamente obbligatorie per legge o per contratti approvati anteriormente alla promulgazione delle leggi suddette.