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LEGGE 9 luglio 1908, n. 403

Provvedimenti per il Real corpo del genio civile e per il personale aggiunto e provvisorio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile. (008U0403)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1908 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono approvate e rese esecutive le tabelle organiche del personale del Reale corpo del genio civile, del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, del personale dell'Agro Romano e dei fari e fanali, allegate alla presente legge.

Le tabelle A, B, C e D, avranno effetto dal 1° luglio 1908.

Gli aumenti di stipendio portati dalle tabelle stesse, saranno corrisposti per metà dal 1° luglio 1908 e per l'intiero dal 1° luglio 1909.

Sarà tuttavia corrisposto per intero dal 1° luglio 1908 l'aumento di stipendio assegnato agli ingegneri allievi.