stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 luglio 1908, n. 378

Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per alcune opere di risanamento. (008U0378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-7-1908
al: 29-6-2002
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il comune di Bologna e' autorizzato ad  applicare  le  disposizioni
degli articoli 12 e 13 (3°, 4° e 5° capoverso) della legge 15 gennaio
1885, n. 2892, per l'esecuzione delle opere di  risanamento  indicate
nell'annesso elenco e gia' comprese nel piano regolatore  edilizio  e
di ampliamento della citta', stato  approvato  con  legge  11  aprile
1889, n. 6020. 
 
  L'attuazione delle opere anzidette dovra' farsi nel termine di anni
dieci a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 5 luglio 1908. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            GIOLITTI. 
 
  Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.