stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 giugno 1908, n. 376

Inalienabilità di alcuni boschi demaniali ora alienabili e svincolo della inalienabilità del bosco demaniale inalienabile Giove, posto nell'isola d'Elba. (008U0376)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-7-1908

Art. 1



Sono dichiarati inalienabili i boschi e terreni demaniali denominati: Montedimezzo, in provincia di Campobasso - Cecina (Magona) - San Lorenzo e San Giovanni, in provincia di Pisa - Arenili di Ravenna - Penne e Lame, in provincia di Genova - San Gerbone, nelle provincie di Ascoli Piceno e Teramo.

Essi saranno amministrati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell'Amministrazione forestale, né potranno mai essere dissodati e destinati ad altra coltura fuori della boschiva, salvo per i terroni che sono attualmente tenuti a coltura agraria, ove non fosse possibile e conveniente di avviarla mano a mano a quella boschiva.