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LEGGE 2 luglio 1908, n. 333

Concernente autorizzazione per la spesa annua di L. 80,000 da inscriversi nel bilancio di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio per dare esecuzione alla Convenzione che estende il servizio di vigilanza per la esecuzione delle leggi operaie. (008U0333)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))