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LEGGE 6 aprile 1908, n. 116

Concernente modificazioni ed aggiunte alla legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti per la città di Roma. (008U0116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-4-1908
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La concessione che il  Governo  del  Re  e'  autorizzato,  a  norma
dell'art. 2 della legge 11 luglio 1907, n. 502, a fare al  comune  di
Roma, di derivare acqua dal fiume Aniene,  per  produzione  di  forza
motrice, viene estesa al tratto compreso tra il piano di  Roviano  ed
il punto  corrispondente  al  chilometro  46  +  500  della  ferrovia
Roma-Sulmona, fermi restando, per la detta derivazione, e per  quella
del fiume Nera, il limite massimo  complessivo  di  25  mila  cavalli
dinamici nominali, e l'obbligo del comune di  Roma  di  tacitare  gli
eventuali diritti dei terzi. 
 
  Della forza che sara'  generata  con  la  presente  concessione  il
comune di  Roma  dara'  gratuitamente  al  comune  di  Castel  Madama
duecento cavalli elettrici consegnati  all'officina  generatrice  che
sara' dal comune di Roma costruita.