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LEGGE 5 aprile 1908, n. 111

Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi. (008U0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  21-4-1908 al: 21-12-2008
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, con effetto dal 1° luglio 1910, all'esercizio delle linee di navigazione inscritte negli uniti elenchi (allegati B e C).

Le linee A, B, C e D, contemplate nell'allegato B, saranno esercitate dall'azienda ferroviaria dello Stato; le linee comprese nei gruppi dall'1 al 18 inclusivi saranno affidate all'industria privata.

Per disciplinare l'eventuale esercizio di Stato delle linee comprese nei gruppi 14, 15, 16 e 17, quando non fossero aggiudicate, il Governo presenterà, fra sei mesi dalla diserzione delle aste, un apposito disegno di legge.