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LEGGE 27 febbraio 1908, n. 75

Concernente proroga dei termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea. (008U0075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-4-1908 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, già prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, e al 1° luglio 1907 dalla legge 15 luglio 1906, n. 368, sono prorogati fino al 1° luglio 1909.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Tittoni.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.