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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2007, n. 266

Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle disposizioni normative afferenti le procedure di avanzamento, a scelta, al grado superiore di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/2008
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Testo in vigore dal: 9-2-2008
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571,
e   successive   modificazioni,   recante   «Regolamento  concernente
modalita'   e   criteri   applicativi  delle  norme  contenute  negli
articoli 25  e  26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti
le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali
delle Forze armate»;
  Visto  il  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo 4  della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare,
l'articolo 21,  comma 8,  che  rinvia  ad  apposito decreto di natura
regolamentare   del  Ministro  delle  finanze  la  definizione  delle
modalita'   e   dei  criteri  applicativi  delle  disposizioni  sulle
procedure  di  valutazione  degli  avanzamenti  a scelta previste dal
medesimo articolo 21;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2
e 23;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3-13121 del 1° agosto 2007;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali
                 del Corpo della Guardia di finanza
  1.   Il  regolamento  disciplina  le  modalita'  e  i  criteri  per
l'espressione  del  giudizio  di avanzamento a scelta degli ufficiali
del   Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  seguito  dell'attivita'
valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e  4 della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»,  e'  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214,  e'  il
          seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - Il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993,
          n.   571,  recante  «Regolamento  concernente  modalita'  e
          criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25
          e  26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le
          procedure  ed  i  punteggi per l'avanzamento a scelta degli
          ufficiali delle Forze armate», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 3 gennaio 1994, n. 1;
              - Il   testo   dell'art.  21  del  decreto  legislativo
          19 marzo   2001,   n.   69,   concernente   «Riordino   del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'art.  4  della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato
          nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
          2001, n. 71, e' il seguente:
              «Art.  21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a
          scelta).  -  1.  Il  giudizio  di  avanzamento  a scelta si
          articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare
          se  ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o
          non   idoneo   all'adempimento  delle  funzioni  del  grado
          superiore.    E'   giudicato   idoneo   dalla   commissione
          l'ufficiale  che  riporta  un  numero  di  voti  favorevoli
          superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno
          riportato  giudizio  di idoneita' e gli ufficiali che hanno
          riportato  giudizio  di  non  idoneita' sono iscritti dalla
          commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
              2.  La  seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascun
          degli  ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno
          a  trenta.  La  commissione,  in  base al punto attribuito,
          compila  una  graduatoria  di  merito  di  detti ufficiali,
          dando,  a  parita'  di punti, precedenza al piu' anziano in
          ruolo.
              3.  Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito
          dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
              4.  Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado
          di  colonnello  compreso, ogni componente della commissione
          assegna  all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun
          complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
                a) qualita' morali, di carattere e fisiche.
                b) benemerenze  di guerra e comportamento in guerra e
          qualita'  professionali  dimostrate  durante  la  carriera,
          specialmente  nel grado rivestito, con particolare riguardo
          all'esercizio   del   comandante   o   delle   attribuzioni
          specifiche,  al  servizio  prestato  presso  reparti  o  in
          imbarco;
                c) doti  intellettuali  e di cultura, con particolare
          riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti;
                d) attitudine   ad   assumere   incarichi  nel  grado
          superiore,  con specifico riferimento ai settori di impiego
          di particolare interesse dell'Amministrazione.
              5.  Le  somme dei punti assegnati per ciascun complesso
          di  elementi  di  cui  alle  lettere a), b), c)  e d),  del
          comma 4,  sono  divise  per  il  numero  dei  votanti,  e i
          relativi  quozienti,  calcolati  al centesimo, sono sommati
          tra  di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per
          quattro,  calcolando  il  quoziente,  al  centesimo.  Detto
          quoziente   costituisce   il  punto  di  merito  attribuito
          all'ufficiale dalla commissione.
              6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni
          componente della commissione assegna all'ufficiale un punto
          da  uno  a trenta in relazione agli elementi indicati nelle
          lettere a), b),  c) e d), del comma 4, considerati nel loro
          insieme.  La  somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per
          il   numero   dei   votanti,  calcolando  il  quoziente  al
          centesimo.  Detto  quoziente costituisce il punto di merito
          attribuito all'ufficiale dalla commissione.
              7.  L'attribuzione  dei punteggi rappresenta la sintesi
          del  giudizio  di  merito  espresso  dalle  commissioni  di
          avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
              8.  Il  Ministro  delle  finanze,  con  regolamento  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17, commi 3 e 4, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri
          applicativi di cui al presente articolo.».
              - Il   testo   degli   articoli  2  e  23  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59», pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          e' il seguente:
              «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
                1) Ministero degli affari esteri;
                2) Ministero dell'interno;
                3) Ministero della giustizia;
                4) Ministero della difesa;
                5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                6) Ministero dello sviluppo economico;
                7) Ministero del commercio internazionale;
                8) Ministero delle comunicazioni;
                9)  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
          forestali;
                10)   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare;
                11) Ministero delle infrastrutture;
                12) Ministero dei trasporti;
                13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                14) Ministero della salute;
                15) Ministero della pubblica istruzione;
                16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
                17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
                18) Ministero della solidarieta' sociale.
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
          affari esteri.».
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
          Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
          e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
          autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».