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REGIO DECRETO 26 dicembre 1907, n. 831

Che ripartisce le quote annuali a carico dello Stato concesse a Comuni per l'abolizione parziale e totale del dazio sui farinacei. (007U0831)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-2-1908 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Nostri decreti 27 dicembre 1903 e 8 luglio 1904, nn. 538 e 418 coi quali furono approvati gli elenchi delle quote di concorso a carico dello Stato concesse ai Comuni indicati negli elenchi medesimi, per l'abolizione parziale e totale del dazio sui farinacei;
Ritenuto che, in virtù della legge 29 marzo 1906, n. 94, dal comune di Portolongone (provincia di Livorno) fu staccata la frazione di Capoliveri che venne costituita in Comune autonomo;
Vista la relazione della Commissione centrale, che ha determinato le variazioni da apportarsi alla quota di concorso per l'abolizione del dazio sui farinacei, accordata al comune di Portolongone in relazione alla suddetta modificazione nella circoscrizione territoriale;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le somme annuali comprese a favore del comune di Portolongone negli elenchi annessi ai sopracitati Nostri decreti del 27 dicembre 1903 e 8 luglio 1904 sono ripartite fra i due Comuni suindicati, nella misura seguente:

Comune di Portolongone L. 5116.20.

Comune di Capoliveri L. 5116.20.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Lacava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.