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LEGGE 14 luglio 1907, n. 553

Concernente i provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato. (007U0553)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-8-1907 al: 1-5-1911
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Art. 1



Gli Istituti di previdenza ferroviari, di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132, possono investire una parte dei loro capitali, fino al limite massimo di 30 milioni, dandoli a mutuo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al fine di acquistare o di costruire case economiche ad uso dei funzionari e agenti di cui all'art. 8 della presente legge.

Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 4 per cento.