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LEGGE 14 luglio 1907, n. 500

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico. (007U0500)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026