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LEGGE 14 luglio 1907, n. 479

Che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra e quello sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capi tecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori, agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'istituto geografico militare. (007U0479)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))