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LEGGE 7 luglio 1907, n. 429

Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private. (007U0429)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-7-1907
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Lo Stato esercita direttamente, per mezzo  di  una  Amministrazione
autonoma, le  ferrovie  da  esso  costruite  o  riscattate  e  quelle
concesse all'industria privata che, per effetto di leggi  precedenti,
esso deve esercitare o di cui venga a scadere la concessione; nonche'
la navigazione attraverso lo stretto di Messina. 
 
  L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata: 
 
    a)   a   continuare   l'esercizio   delle   linee   Roma-Viterbo,
Varese-Porto Ceresio, concesse alla Societa' italiana per  le  strade
ferrate del Mediterraneo, e della linea Cerignola  stazione-Cerignola
citta', concessa al comune di Cerignola; 
 
    b) a continuare l'esercizio delle linee  concesse  alla  Societa'
delle ferrovie secondarie romane; 
 
    c)  ad  assumere  l'esercizio  delle   linee   Alessandria-Ovada,
Desenzano-Lago di Garda e Livorno-Vada, a sensi  e  per  gli  effetti
delle rispettive convenzioni approvate con i RR.  decreti  23  aprile
1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904, n. 566; 
 
    d) a cedere l'esercizio della linea  Brescia-Iseo  alla  Societa'
concessionaria della ferrovia Iseo-Edolo. 
 
  I relativi accordi e  contratti,  quando  non  formino  oggetto  di
precedenti convenzioni  autorizzate  per  legge,  saranno  approvati,
sentito  il  Consiglio  di  Stato,  con  decreto  Reale,  che   sara'
presentato al Parlamento per essere convertito in legge.