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LEGGE 19 maggio 1907, n. 270

Per la proroga della facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per l'iscrizione dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa di previdenza. (007U0270)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))