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LEGGE 5 maggio 1907, n. 257

Concernente la istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova. (007U0257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 24-3-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((E' istituito un Ufficio per le opere idrauliche  delle  provincie
di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona,  Rovigo,  Belluno,  del
Friuli, del bacino della provincia di Mantova alla sinistra del Po  e
del  Mincio,  del  bacino  della  provincia  di  Trieste  dall'argine
sinistro dell'Isonzo al litorale fino a Porto Buso,  della  provincia
di Trento (ad eccezione del piccolo bacino dell'Alto Chiese)  nonche'
della parte della provincia  di  Brescia  in  cui  ricade  il  bacino
imbrifero del Garda)). 
 
  Questo ufficio prende il nome di Magistrato alle acque; ha sede  in
Venezia, e comprende in un unico  compartimento  amministrativo,  nei
limiti ed agli  effetti  della  presente  legge,  i  territori  sopra
indicati. 
 
  Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli  provinciali,
altri bacini di Mantova  e  di  Provincie  finitime  potranno  essere
aggregati al compartimento del Magistrato alle acque.