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DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2007, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/2/2007.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2007)
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Testo in vigore dal:  21-2-2007 al: 21-4-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per consentire l'adeguamento tecnico dei veicoli adibiti al trasporto di cose alla normativa vigente, anche al fine di evitare la formazione di contenzioso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.".