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REGIO DECRETO 16 dicembre 1906, n. 708

Indennità da corrispondersi ai componenti il Consiglio zootecnico che prendono parte alle riunioni del Consiglio stesso. (006U0708)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-2-1907
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
  RE D' ITALIA 
 
  Visto il R. decreto  in  data  25  febbraio  1904  col  quale  alla
denominazione di Consiglio zootecnico e per le epizoozie  creato  col
R. decreto del 9 luglio  1896,  fu  sostituita  quella  di  Consiglio
zootecnico; 
 
  Ritenuta la opportunita' di regolarizzare il trattamento dovuto  ai
componenti del Consiglio zootecnico, per le riunioni di esso; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai componenti del Consiglio zootecnico, quando prendono parte  alle
riunioni del Consiglio stesso, e' dovuta una indennita' di L.  20  al
giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe.