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REGIO DECRETO 2 dicembre 1906, n. 703

Approvazione del regolamento per l'applicazione del titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383, riguardante le disposizioni per l'istruzione elementare. (006U0703)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  9-2-1907 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il titolo V della legge 13 novembre 1859, numero 3725 sulla istruzione elementare;
Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2779, che apporta modificazioni alla legge 17 maggio 1863 sulla cassa depositi e prestiti;
Veduta la legge 15 luglio 1877, n. 3961, sull'obbligo della istruzione elementare;
Veduto il regolamento generale per la istruzione elementare approvato coi regi decreti 9 ottobre 1895, n. 623, e 11 ottobre 1897, n. 450;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;
Veduta la legge 17 maggio 1900, n. 173, portante disposizioni sul credito comunale e provinciale;
Veduta la legge 15 luglio 1900, n. 260, sui mutui per gli edifici scolastici;
Veduto il regolamento approvato col regio decreto 25 novembre 1900, n. 484, per l'esecuzione della legge sui mutui per gli edifici scolastici;
Veduto il testo unico delle leggi sulle nomine e sui licenziamenti degl'insegnanti elementari approvato con regio decreto 21 ottobre 1903, n. 431;
Veduta la legge 19 maggio 1904, n. 185, concernente la concessione e la trasformazione di prestiti agli enti locali del Mezzogiorno continentale;
Veduto il regio decreto 12 giugno 1904, n. 347, che apporta modificazioni ed aggiunte al regolamento generale per la istruzione elementare 9 ottobre 1895;
Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 407, concernente provvedimenti per la scuola e i maestri elementari;
Veduto il regolamento per l'applicazione delle leggi sulla istruzione primaria nella parte relativa alla materia degli stipendi dei maestri elementari e dei concorsi e rimborsi dello Stato ai comuni, approvato con regio decreto 8 settembre 1906, n. 581;
Veduta la legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna;
Sentito il consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'applicazione del titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383, riguardante le disposizioni per l'istruzione elementare, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Rava.

A. Majorana

Visto, Il guardasigilli: Gallo.