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REGIO DECRETO 2 dicembre 1906, n. 703

Approvazione del regolamento per l'applicazione del titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383, riguardante le disposizioni per l'istruzione elementare. (006U0703)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 9-2-1907
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il titolo V della legge 13 novembre 1859, numero 3725  sulla
istruzione elementare; 
 
  Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2779, che apporta  modificazioni
alla legge 17 maggio 1863 sulla cassa depositi e prestiti; 
 
  Veduta la  legge  15  luglio  1877,  n.  3961,  sull'obbligo  della
istruzione elementare; 
 
  Veduto  il  regolamento  generale  per  la  istruzione   elementare
approvato coi regi decreti 9 ottobre 1895, n. 623, e 11 ottobre 1897,
n. 450; 
 
  Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale  approvato
con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164; 
 
  Veduta la legge 17 maggio 1900, n. 173, portante  disposizioni  sul
credito comunale e provinciale; 
 
  Veduta la legge 15 luglio 1900, n. 260, sui mutui per  gli  edifici
scolastici; 
 
  Veduto il regolamento approvato col regio decreto 25 novembre 1900,
n. 484, per l'esecuzione  della  legge  sui  mutui  per  gli  edifici
scolastici; 
 
  Veduto il testo unico delle leggi sulle nomine e sui  licenziamenti
degl'insegnanti elementari approvato con  regio  decreto  21  ottobre
1903, n. 431; 
 
  Veduta la legge 19 maggio 1904, n. 185, concernente la  concessione
e la trasformazione di prestiti  agli  enti  locali  del  Mezzogiorno
continentale; 
 
  Veduto il regio  decreto  12  giugno  1904,  n.  347,  che  apporta
modificazioni ed aggiunte al regolamento generale per  la  istruzione
elementare 9 ottobre 1895; 
 
  Veduta la legge 8 luglio 1904, n.  407,  concernente  provvedimenti
per la scuola e i maestri elementari; 
 
  Veduto  il  regolamento  per  l'applicazione  delle   leggi   sulla
istruzione primaria nella parte relativa alla materia degli  stipendi
dei maestri elementari e dei  concorsi  e  rimborsi  dello  Stato  ai
comuni, approvato con regio decreto 8 settembre 1906, n. 581; 
 
  Veduta la legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti  per
le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna; 
 
  Sentito il consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato il regolamento per l'applicazione del titolo VI  della
legge 15  luglio  1906,  n.  383,  riguardante  le  disposizioni  per
l'istruzione  elementare,  annesso  al  presente  decreto  e  firmato
d'ordine Nostro dai ministri predetti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1906. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giolitti. 
                                                                Rava. 
 
                                                          A. Majorana 
 
  Visto, Il guardasigilli: Gallo.