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LEGGE 23 dicembre 1906, n. 638

Spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa provvista di fondi. (006U0638)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1907 al: 15-12-2009
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Art. 1



In aggiunta alle somme stanziate con gli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e con l'art. 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127, è autorizzata l'assegnazione complessiva di 610 milioni di lire, da erogarsi a tutto l'esercizio finanziario 1910-911, per provvedere, sulla rete ferroviaria esercitata dallo Stato, alle spese indicate dall'art. 9 della citata legge 22 aprile 1905, n. 137 e dall'art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 351.