stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

Sul conferimento dei banchi lotto. (006U0623)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1928)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-1907
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La gestione dei banchi del lotto e' affidata a ricevitori. 
 
  In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione  e'
affidata a reggenti. 
 
  Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di  esercitare  personalmente
il  banco  cui  sono  preposti.  Tuttavia,  per  eta'  avanzata,   e,
temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di  chiamata  sotto
le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un  commesso  in
qualita' di gerente.