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LEGGE 19 luglio 1906, n. 390

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906. (006U0390)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-8-1906
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la spesa di L. 3,000,000 da inscriversi nella  parte
straordinaria del bilancio del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per
l'esercizio finanziario 1905-906, allo scopo di provvedere ai  lavori
di sgombro e riattamento delle strade  interne  ed  esterne,  nonche'
alla  ricostruzione  dei  fabbricati   di   proprieta'   dei   Comuni
danneggiati in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio. 
 
  Con tale somma il Governo del Re  rimborsera'  ai  Comuni  indicati
nella  tabella  A,  annessa  alla  presente  legge,  l'intera   spesa
sostenuta e regolarmente accertata, e concedera' sussidi  in  ragione
del 75 per cento della spesa stessa ai Comuni compresi nella  tabella
B, e del 60 per cento a quelli della tabella C.