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LEGGE 15 luglio 1906, n. 360

Modificazione alle leggi sulle pensioni degli operai borghesi dell'Amministrazione militare. (006U0360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-8-1906 al: 31-7-1911
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Art. 1



La liquidazione della pensione per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente iscritti a ruolo o a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sarà fatta in base alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a L.
300.