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LEGGE 28 giugno 1906, n. 278

Abolizione del sequestro preventivo dei giornali (006U0278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-7-1906 al: 15-12-2009
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Art. 1



Non si può procedere al sequestro della edizione degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero, contemplato nell' editto sulla stampa 26 marzo 1848, se non per sentenza definitiva del magistrato. Tuttavia il giudice istruttore ed il pubblico Ministero potranno sequestrare tre esemplari degli stampati e degli oggetti incriminati, ove sia stato omesso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 42 dell' editto sulla stampa.

È fatta eccezione al divieto del sequestro della edizione per gli stampati ed oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore, à sensi degli articoli 338 e 339 del Codice penale, nel qual caso entro il termine di ventiquattro ore si dovrà dal giudice istruttore o dal pubblico ministero promuovere l'opportuno procedimento penale per citazione direttissima.