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LEGGE 6 maggio 1906, n. 200

Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare. (006U0200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1910)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  7-6-1906

Art. 1



La navigazione nel Tevere, fra Roma ed il mare, è dichiarata marittima ed è retta dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla marina mercantile, sotto la vigilanza di un ufficio di porto con sede in Roma e posto alla diretta dipendenza del Ministero della marina.

Per tutto ciò che concerne l'esecuzione dei lavori, la polizia tecnica del fiume e delle sponde, le concessioni e le autorizzazioni di opere, restano ferme, per l'anzidetto tratto di fiume, le disposizioni della vigente legge sui lavori pubblici e delle altre leggi speciali che vi si riferiscono, salve le speciali attribuzioni dell'Amministrazione marittima in materia di concessioni e di polizia portuaria nell'ambito dei porti, ai sensi del Codice e regolamento di marina mercantile.