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DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n. 258

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-9-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2006, n. 278 (in G.U. 14/11/2006, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2006)
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Testo in vigore dal: 15-9-2006
al: 14-11-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  concernenti  la  detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
  Vista  la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di
giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 2006;
  Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i
soggetti  passivi  che  fino  alla  data  del 13 settembre 2006 hanno
effettuato  acquisti  ed  importazioni  di  beni  e  servizi indicati
nell'articolo  19-bis1,  comma  1,  lettere  c) e d), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, presentano in
via  telematica  entro  il  15  dicembre  2006,  a pena di decadenza,
apposita  istanza  di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da
approvarsi  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in
vigore   del   presente   decreto  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
individuati  i  dati  e  i  documenti  che  devono  essere indicati o
predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare
ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri
tributi  rilevanti  ai  fini  della  complessiva determinazione delle
somme effettivamente spettanti.
  2.  Sono  in  ogni  caso  escluse  le  procedure di detrazione e di
compensazione  dell'imposta  sul valore aggiunto di cui agli articoli
19  e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  ed  all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.