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DECRETO-LEGGE 28 agosto 2006, n. 253

Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 ottobre 2006, n. 270 (in G.U. 27/10/2006, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 28-8-2006
al: 27-10-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  risoluzione  1701  (2006),  adottata  dal  Consiglio  di
sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  ad  assicurare  interventi  di cooperazione allo
sviluppo  in  Libano  e  il  rafforzamento  del  contingente militare
italiano  partecipante  alla missione United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri  e  della  difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
              Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1.  Per  la  realizzazione di interventi di cooperazione in Libano,
destinati  ad  assicurare  il  miglioramento delle condizioni di vita
della  popolazione,  e'  autorizzata  la  spesa di euro 30.000.000 ad
integrazione  degli  stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n.  49,  come  determinati  nella  Tabella C - Ministero degli affari
esteri  - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono
finalizzati   alla   realizzazione  di  iniziative  umanitarie  o  di
emergenza,    ovvero    destinate    al   sostegno   dello   sviluppo
socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.
  2.  Restano  fermi  gli  interventi  di  protezione  civile  di cui
all'articolo  4,  comma  2,  del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
finalizzati  ad  assicurare  il  soccorso  alla  popolazione, nonche'
l'applicabilita'  dell'articolo  11, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49.